Conosci i vantaggi dell'affitto di una poltrona o cabina?

Conosci i vantaggi dell’affitto di una poltrona o cabina?

Hai mai pensato ad affittare una poltrona o una cabina per effettuare trattamenti estetici?

E’ una forma contrattuale vantaggiosa sia per il locatore dell’immobile dove è svolta l’attività imprenditoriale (in genere il gestore del centro estetico) sia per il conduttore (l’estetista o il professionista): il primo può ridurre i propri costi fissi (e, in alcuni casi/ ricevere vantaggi indiretti dall’afflusso di nuova clientela); il secondo, soprattutto all’inizio della propria attività, può ridurre i costi di avvio dell’impresa e può correttamente dimensionare il proprio impegno gestendo in modo graduale le problematiche sia specifiche (legate all’attività svolta) sia gestionali (relativi all’organizzazione dei mezzi strumentali, alle relazioni con i clienti, ecc) della propria attività.

Il contratto in questione, tuttavia, è un modello atipico che, mutuato da modelli affermatisi in America e in altri Paesi europei, non trova nel nostro ordinamento un facile inquadramento, attingendo a elementi tipici sia del contratto di locazione sia di altre forme contrattuali (dalla prestazione di servizi all’associazione in partecipazione) a seconda del contenuto del contratto stesso e della prevalenza di un aspetto (quello del godimento di beni), di un altro (quello della prestazione di servizi) o di un altro ancora (quello dello svolgimento in comune di un’attività di impresa).

Gli elementi fondamentali che compongono il contratto in questione sono: la messa a disposizione di uno spazio (stanza, cabina, poltrona, ecc) funzionale a uno specifico uso (erogazione di servizi professionali in senso lato: attività di parrucchiere, estetista, fisioterapista, ecc); la fornitura di servizi accessori all’utilizzo dello spazio stesso (pulizia dello spazio, luce e acqua, connessione internet, ecc);

Molto spesso a tali elementi si aggiunge anche la fornitura di servizi aziendali accessori all’attività professionale esercitata nello spazio in questione (software gestionale dei clienti del conduttore, prenotazione appuntamenti, incasso corrispettivi, ecc).

La diversa combinazione e la relativa importanza, all’interno del contratto, degli elementi prima indicati influisce sull’inquadramento giuridico (e sulla relativa disciplina da applicare) del contratto stesso e comporta numerose conseguenze sotto diversi profili. Laddove siano prevalenti i primi due aspetti, ci troveremo di fronte a un contratto di locazione con alcuni aspetti atipici, ovvero a un contratto misto (locazione e prestazione servizi). Nel caso in cui invece anche il terzo elemento giochi un ruolo importante, l’inquadramento giuridico diventa più incerto (avvicinandosi a una forma di esercizio congiunto di attività d’impresa, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina applicabile al contratto).

Infine, è importantissimo che entrambi i professionisti si comportino da imprenditori, evitando qualunque atteggiamento che può essere riconducibile a una parte datoriale e, di converso, alla parte dipendente nessun potere di controllo, nessun potere direttivo, nessuna giustificazione delle assenze (se non quelle riguardanti la locazione e l’eventuale disponibilità del locale cabina), nessun orario (se non quelli relativi agli orari di apertura e chiusura del negozio all’interno del quale si trova la cabina locata)/ nessuna contestazione disciplinare e nessuna sanzione,

I locali ove si svolge l’attività professionale, dunque, devono essere l’unico elemento che i due imprenditori hanno in comune e le eventuali contestazioni relative ai rapporti tra i due soggetti devono riguardare solo ed esclusivamente il contratto di locazione.

Se poi il locatore o l’affittuario hanno, ciascuno per proprio conto, dei lavoratori allo proprio dipendenze, essi sono, nei loro confronti, dei datori di lavoro e quindi responsabili ex art. 2049 c.c. dei danni arrecati (sia al locatore sia a terzi) dai propri dipendenti. Tale tipologia di responsabilità è del tipo detto di oggettiva”, alla quale i datori non possono sottrarsi attraverso alcuna prova contraria e che incombe in capo a essi per il solo fatto di aver inserito nella propria organizzazione di impresa dei dipendenti che hanno arrecato danni a terzi. Potranno, però/ certamente rivalersi economicamente nei confronti del proprio lavoratore e anche estrometterlo dall’attività di impresa, a seconda del comportamento da esso tenuto. Uno dei doveri dei lavoratori dipendenti è, infatti, quello di comportarsi secondo correttezza nei confronti del proprio datore di lavoro e di applicare l’adeguata diligenza nell’esecuzione della prestazione. Tali regole generali di comportamento sono contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c, ma i Contratti Collettivi Nazionali e aziendali ne possono prevedere altre diverse o possono specificare gli obblighi civilistici.

Si tratta di un’opportunità di lavoro innovativa che va pianificata con l’aiuto di un consulente esperto in materia.

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